GIUDIZIALECONSULENZA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 5284/17; DEPOSITATA IL 1° MARZO – LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE PUBBLICO SE VENGONO UTILIZZATI PER RELATIONEM GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE APERTO SUI MEDESIMI ADDEBITI
Con la sentenza in commento, la Sezione Lavoro della Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado in merito alla reintegra nel posto di lavoro di una dipendente del Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, fondando il “decisum” sull’illegittimità del licenziamento in assenza di un’autonoma fase istruttoria che comprovi le contestazioni addebitate al lavoratore.
Nel caso di specie, il Ministero con nota 200 del 2013 effettuava la contestazione disciplinare nei confronti della propria dipendente, richiamando i capi di imputazione formulati dal Gip del Tribunale di Roma al fine di motivare il provvedimento cautelare a carico della donna.
Proprio sull’insufficienza motivazionale il Tribunale capitolino dichiarava l’illegittimità del licenziamento e ordinava, come prassi, la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento risarcitorio delle mancate retribuzioni e dei contributi non versati dal licenziamento all’effettiva reintegrazione.
Secondo la corte territoriale, non sarebbe ammesso in sede di procedimento disciplinare il mero rinvio “per relationem” agli atti del procedimento penale, ma occorrerebbe invece «procedere all’autonoma fase istruttoria comprovando le contestazioni addebitate al lavoratore».
Ma la necessità di un’autonoma valutazione e motivazione dei fatti tali da giustificare il licenziamento da parte del datore di lavoro – in questo caso pubblico – è stata confutata alla radice dai giudici di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che non esiste alcuna norma che imponga alla Pubblica amministrazione di procedere ad un’autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare.
Soprattutto, ciò non è previsto dal testo unico sul pubblico impiego applicabile ratione temporis (il d.lgs 165/2001) tantomeno nella norma che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale (l’articolo 55-ter), ai sensi della quale in caso di successivo proscioglimento penale, la parte potrà riassumere il procedimento disciplinare entro sei mesi per chiedere l’esecuzione della decisione.
Tuttavia, vale anche la conclusione simmetrica, ossia la riapertura di un procedimento disciplinare archiviato senza sanzione, se il versante penale si è successivamente concluso con l’affermazione della penale responsabilità sui medesimi fatti.
Secondo la S.C. sulla base della suddetta pronuncia, e all’esito di una ricognizione normativa, pertanto, la P.A. sarà libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di «ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi di contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente».
Conseguentemente, argomenta la Suprema Corte, la prova delle condotte oggetto della contestazione devono essere fornite dal datore non tanto nella procedura disciplinare, ma piuttosto nella successiva ed eventuale fase di impugnativa giudiziale. Per tutto ciò, deve ritenersi ingiustificata – secondo la S.C. – un’assoluta omissione di vaglio da parte del giudice civile di merito delle argomentazioni difensive che una parte prospetti,deducendole dagli atti del procedimento penale aperto sui medesimi addebiti.
Avv. Samantha Borsellino