GIUDIZIALECONSULENZA S.U. – ART. 2621 C.C. – IL FALSO IN BILANCIO “VALUTATIVO” NON È STATO ABROGATO.
S.U. – Art. 2621 c.c. – Il falso in bilancio “valutativo” non è stato abrogato. Fondamentale – per non incorrere nel delitto – applicare i criteri di valutazione del codice civile, dell’Organismo italiano di contabilità (Oic) e dei principi internazionali (Ias/Irfs) recepiti in Europa.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte dopo una lunga camera di consiglio, nella seduta del 31.03.16, a pochi giorni dalla rimessione della questione da parte della V sez. penale della S.C. (appena il 3 marzo u.s.), hanno emesso un verdetto, che finalmente fa chiarezza rispetto alle contrastanti pronunce dei mesi scorsi sulla controversa questione dell’intervenuta abrogazione o meno del “falso valutativo” previsto dall’art. 2621 c.c., a seguito della riforma voluta dal legislatore con la legge n. 69/15.
Il quesito posto alle S.U. da parte della V sez. verteva sulla seguente questione: “Se la modifica dell’art. 2621 c.c. per effetto dell’art. 9 L. n. 69/15 nella parte in cui, disciplinando “le false comunicazioni sociali”, non ha riportato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie”.
In sostanza due pronunce della S.C. (la n. 33774/15 e la n. 6916/15) avevano optato per l’ipotesi parzialmente abrogativa, fondando il ragionamento principalmente sul dato letterale della norma riformata; mentre altre due pronunce (la 890/15 ed un’altra depositata il 30 marzo) avevano optato per l’ipotesi oggi sposata dalle S.U., secondo la quale permane il “falso valutativo” ma a determinate condizioni e quindi, ancorandolo non al mero arbitrio judicis, bensì a dati certi riscontabili nelle norme e nei regolamenti che governano il bilancio.
Sarà certamente interessante leggere le motivazioni integrali della pronuncia delle S.U. ma dall’informazione provvisoria N. 7 diffusa dalla S.C., si traggono importanti elementi in grado di definire i contenuti del – si spera – definitivo orientamento intrapreso dal giudice di legittimità.
Questo in sintesi il ragionamento svolto dalle S.U.:
– Il redattore del bilancio non può discostarsi consapevolmente dai principi di legge i dai principi contabili. In altri termini le valutazioni delle poste annuali di bilancio non possono essere lasciate alla libera “valutazione” dei redattori dello stesso, bensì’ vanno rigorosamente ancorati a criteri legislativi e normativo-regolamentari che governano la materia. Se si discosta dai suddetti criteri deve darne adeguata informazione e motivazione;
– I criteri ispiratori sono il principio di “rilevanza”, di “significatività” o “materialità”. Sono previsti dall’art. 2423 c.c. introdotto con il D.Lgs 139/15; dal principio n. 8 Oic; dagli artt. 1 e 8 Ias ed attiene ad un obbligo di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio; esso è destinato alle società “chiuse” ossia alle società che non fanno ricorso al mercato del credito. Non c’è menzione alcuna all’art. 2622 c.c. destinato alle società aperte (quindi che fanno ricorso al mercato del credito e che possono anche essere valutate in borsa), presupposto questo che non può essere assurto a fondamento dell’ipotesi abrogativa del “falso valutativo”
– Quanto al principio di “rilevanza” nella relazione all’art. 2423 c.c. (introdotta con il D.lgs 127/91), il legislatore – con un gesto di onestà intellettuale – ha riconosciuto la oggettiva non veridicità “assoluta” del bilancio, considerato che esso è intriso di valutazioni, che ontologicamente possono variare da soggetto a soggetto, da criterio interpretativo a criterio interpretativo, da giurisprudenza a giurisprudenza di riferimento al momento della compilazione del bilancio stesso. Quindi i rilievi che le S.U. muovono all’orientamento soccombente (ossia che aveva sancito il de profundis del falso valutativo) è che ogni discostamento da quelli che sono i criteri e principi contabili va comunicato e motivato, altrimenti si cela mala fede e non rispondenza al vero sia esso materiale che valutativo e quindi si versa in ipotesi delittuosa.
Avv. Giuseppe Scozzari