Il bacio assassino secondo la S.C.: – il semplice bacio sulle labbra configura il reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p.
Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. va qualificato come «atto sessuale» anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 43553 del 02.10.2018.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha ravvisato la tentata violenza sessuale nella condotta dell’imputato che ha dimostrato in modo non equivoco la volontà di baciare la vittima contro la sua volontà, intento non perseguito grazie alla reazione della stessa.
Secondo il ragionamento della Cassazione, per «atti sessuali» vanno intesi tutti quegli atti che coinvolgono zone del corpo che, in base alla scienza medica, psicologica e antropologica, sono considerate erogene, ovvero tali da dimostrare l’istinto sessuale.
Pertanto, anche il bacio sulla bocca rientra in tale nozione, costituendo una delle principali manifestazioni dell’istinto sessuale, a nulla rilevando che, per le particolari condizioni in cui sia dato o scambiato, si riveli inidoneo a eccitare l’istinto sessuale.
La decisione aderisce a quell’orientamento interpretativo, ampiamente consolidato, in forza del quale rientrano nella nozione di «atto sessuale» tutti gli atti, anche diversi dalla congiunzione carnale, che coinvolgono comunque la «corporeità sessuale» del soggetto passivo, nella convinzione che la lesione della libertà sessuale ha una gravità intrinseca che prescinde dal grado di intrusione corporale subito dalla vittima.
Tuttavia, detta connotazione non va attribuita al bacio sulle labbra qualora vi sia la presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato nella tradizione russa come segno di saluto (Cass. Sez. III del 13.02.2007).
La lettura della news potrebbe destare diffusa preoccupazione e l’insorgere di una sostanziale fobia da bacio ma in realtà così non è perché, dalla lettura integrale della sentenza emerge un contesto ben diverso, da quello che superficialmente appare, giustificando la rigorosa decisione della S.C..
I fatti che sottendono la pronuncia del giudice di legittimità riguardano un “…imputato che aveva atteso la persona offesa all’uscita del luogo di lavoro, aggredendola e tentando di baciarla, come affermato non solo dalla donna, ma anche dell’agente di p.g., intervenuto sul posto, il quale noto’ il (OMISSIS) che tratteneva per il collo e per il braccio la (OMISSIS), la quale cercava di divincolarsi dalla presa e di spingerlo e di allontanarlo da se’ .“ (cfr. sentenza citata).
Quindi nessuna paura… baciate pure se reciprocamente voluto!
Dott. Biagio Cimò