IL CONDOMINO MOROSO PUO’ PAGARE DIRETTAMENTE IL TERZO CREDITORE (Cass. Sez. Civile III, ordinanza n. 34220/2023)
La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha riconosciuto al singolo condomino moroso, al fine di evitare eventuali azioni forzose nei suoi confronti, la possibilità di pagare direttamente il terzo creditore.
In un condominio, in caso di forniture o appalti con soggetti terzi è l’amministratore, quale rappresentante del condomino, che assume gli obblighi e deve effettuare i pagamenti al fornitore o all’appaltatore; pertanto, il condomino versa le somme dovute a titolo di quote condominiali e l’amministratore, a sua volta, estingue il debito con il terzo creditore.
Nel caso in cui vi siano uno o più condomini che non abbiano versato la propria quota relativa al debito contratto con il terzo, l’amministratore, in ossequio all’art. 63 delle disp. att. del Codice Civile ha l’obbligo di consegnare la cd. “lista dei morosi” al terzo creditore per poter permettere allo stesso di agire a tutela del proprio diritto di credito.
Nella vicenda in esame una ditta edile creditrice di un condominio, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo contro il condominio stesso e la detta “lista dei morosi” da parte dell’amministratore, aveva intimato il pagamento del credito restante ai tre condomini morosi con tre precetti differenti.
I tre condomini morosi, in opposizione all’esecuzione dei precetti, contestavano il calcolo dell’importo dovuto poiché non si poteva richiedere l’intero importo non ancora versato alla ditta ma questa doveva calcolare per il singolo condomino moroso l’importo complessivo allo stesso spettante in proporzione: alle proprie quote di partecipazione al condominio in millesimi e l’intero corrispettivo dovuto all’impresa edile per i lavori eseguiti, detraendo eventuali importi già pagati.
La Cassazione, dando ragione preliminarmente alle richieste dei condomini morosi sull’importo dovuto pro quota, ha colto l’occasione per enunciare il principio in commento ovvero che è ammesso il pagamento diretto da parte del condomino moroso della propria quota al terzo creditore senza passare dall’amministratore.
Avv. Biagio Cimò