Inammissibilità dell’impugnazione via PEC, all’indomani del Decreto Ristori. #cassazione #impugnazioni #dlristori
Con la sentenza n. 32566/2020 la Suprema Corte ha confermato l’orientamento secondo cui la proposizione dei mezzi di gravame tramite posta elettronica certificata è da ritenersi inammissibile.
Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della proposizione di nuovi motivi inviati dal Pubblico Ministero tramite PEC alla cancelleria della Cassazione e precisato che le previsioni introdotte dall’art. 24 del d.l. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) non permettono comunque di derogare alle modalità di presentazione delle impugnazioni previste dagli artt. 582 e ss. c.p.p.
In tale pronuncia, la Corte illustra i motivi che non consentono di riconoscere al Decreto Ristori una portata innovativa.
In primo luogo, ponendo in risalto la rilevanza della riconducibilità dell’atto impugnato all’identità del soggetto che lo ha sottoscritto e la conseguente funzione che assume la procedura di deposito quale strumento per verificare la legittimazione di colui che propone l’impugnazione. Tale riconducibilità infatti – non comprovabile tramite la posta elettronica certificata – sarebbe attribuibile dalla firma digitale che, tuttavia, non può ancora essere utilizzata stante la mancata adozione del decreto dirigenziale previsto dall’art. 35 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44.
In secondo luogo, la Corte chiarisce che quanto previsto dal comma 1 dell’art. 24 riguarda esclusivamente il valore legale del deposito degli atti relativi alla fase di cui all’art. 415 bis c.p.p. effettuato tramite il portale del processo penale telematico, individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Tuttavia, neanche il citato provvedimento dirigenziale potrebbe comunque derogare – in ossequio al principio di gerarchia delle fonti – a quelle disposizioni di rango primario che regolano il deposito di significativi atti del procedimento penale, come le impugnazioni.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la disciplina introdotta dal Decreto Ristori non appare idonea a rendere ammissibile la proposizione dei mezzi di gravame tramite posta elettronica certificata, essendo tassativa la modalità di presentazione delle impugnazioni e, quindi, inderogabile dal comma 4 dell’art. 24 del d.l. n. 137/2020.
Dott. Roberto Sciacchitano