Infortuni sul lavoro: la Cassazione prosegue sulla linea di una interpretazione ragionevole e coerente con la vita reale di chi fa impresa.
La Cassazione con la sent. 32507/19 ha escluso la responsabilità del datore di lavoro quando il lavoratore agisce in maniera imprudente.
Due i temi esplorati dalla S.C.: 1) verifica della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato sotto l’aspetto del nesso di causalità; 2) analisi dell’elemento soggettivo in termini di colpa in capo al datore di lavoro.
La novità della pronuncia consiste nel fatto che la condotta imprudente del lavoratore può interrompere il nesso causale, quindi non solo nel caso in cui sia abnorme ma anche imprudente e quindi rientrante nell’ambito delle sue attribuzioni lavorative.
Con riferimento all’elemento soggettivo, secondo la S.C., la causalità della colpa deve essere valutata in relazione alla violazione della norma cautelare, nei confronti della quale il datore di lavoro assume la posizione di garante.
La vicenda in esame riguarda un lavoratore del settore RSU deceduto a seguito di caduta da un camion durante le operazioni di raccolta.
La S.C. ha annullato senza rinvio la condanna nei confronti del datore di lavoro perché, il lavoratore imprudentemente e violando le indicazioni impostegli dal capo squadra e dal documento di valutazione dei rischi, si era “appeso” al mezzo in movimento nonostante la mancanza dell’apposita pedana. Non riconosciute come concausa la mancata formazione e informazione del lavoratore né l’omessa vigilanza sul comportamento del lavoratore.
La Corte ha sostenuto che la pericolosità della manovra era tale che anche se fosse stato formato l’incidente si sarebbe verificato lo stesso.
on. avv. Giuseppe Scozzari