Inquinamento idrico. Scarico industriale non autorizzato. T. U. Ambientale. Discrimine modalità di scarico.
La Corte di cassazione con la sentenza 5738/2023 ha stabilito il discrimine tra il reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali (artt. 124 e 137, co. 1, del T. U. ambiente) e la fattispecie di smaltimento non autorizzato di rifiuti (acque reflue).
Secondo il supremo consesso in presenza di un sistema stabile di collettamento acque funzionale al sistema produttivo industriale è applicabile la disciplina relativa alla fattispecie di scarico non autorizzato; nel caso in cui lo sversamento di acque reflue sia occasionale, e quindi non strutturale, si è in presenza della fattispecie di abbandono o smaltimento illecito di rifiuti.
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on. avv. Giuseppe Scozzari