Interdittiva Antimafia. Illegittimità. No a persone fisiche.
Il TAR di Reggio Calabria con la sentenza n. 3/22 ha statuito l’illegittimità dell’interdittiva antimafia se emessa nei confronti delle persone fisiche.
Nella motivazione il giudice amministrativo ha evidenziato che l’interdittiva può essere emessa nei confronti di soggetti legati ad una attività economica, qualsiasi sia la forma giuridica societaria.
Si tratta di una pronuncia assolutamente condivisibile, considerato che era, prima di questa pronuncia, impensabile che una Prefettura arrivasse a dare una interdittiva ad una persona fisica.
Il TAR fa propri i principi di una precedenza sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 3/18), affermando che l’istituto dell’interdittiva mira a garantire il corretto rapporto tra il èrivato operatore economico e “la Pubblica amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.”
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on. avv. Giuseppe Scozzari