LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE DEVE ESSERE ACCERTATA ANCHE IN CASO DI PRESCRIZIONE DEL REATO PRESUPPOSTO
Con la sentenza n. 21640/2023 la Corte di Cassazione ha ulteriormente specificato la portata del principio di autonomia della responsabilità dell’ente nel caso di declaratoria di prescrizione del reato presupposto.
La norma di riferimento è sancita dall’art. 8, co.1 lett. b) del D. Lgs. 231/01, il quale prevede che “la responsabilità dell’ente sussiste anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia”.
In questo caso, infatti, l’accertamento della responsabilità dell’ente segue un “percorso processuale autonomo”, pur rimanendo ferma la necessità di procedere ad una verifica, anche incidentale, circa la sussistenza del fatto di reato.
La configurabilità della responsabilità dell’ente, pur essendo legata alla commissione di un reato da parte della persona fisica, si basa sulla valutazione di un “deficit di auto-organizzazione, vale a dire la carenza di quel complesso delle regole elaborate dall’ente per la prevenzione del rischio reato, che trovano la loro sede naturale nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo”.
Il Giudice, quindi, deve procedere all’accertamento della sussistenza del reato presupposto e dell’eventuale responsabilità dell’ente, anche nel caso in cui tale reato sia dichiarato prescritto nei confronti della persona fisica imputata nel medesimo processo.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza