LA SUPREMA CORTE CASSA CON RINVIO LA SENTENZA DI CONDANNA, NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE VITTIMA DI ESTORSIONE, PER IL REATO DI MANCATO VERSAMENTO ALL’INPS DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI.
La Corte d’Appello confermando la sentenza dei Giudici di primo grado, aveva condannato l’amministratore di una società per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti della società da lui amministrata, previsto dall’art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463 del 1983.
Sin dal primo grado di giudizio l’imputato aveva invocato il diritto, previsto in favore dei soggetti vittime dei delitti di estorsione e usura, alla sospensione dei termini per il versamento, nelle casse degli enti previdenziali e assistenziali, delle somme dovute a titolo di ritenute, disciplinato dall’art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
Invero, la Corte d’Appello ed il giudice di primo grado, avevano arbitrariamente denegato il diritto alla sospensione dei termini, nonostante l’imputato sia stato, in realtà vittima di estorsione, adducendo a motivazione che “la natura appropriativa”, della violazione dell’omesso versamento delle ritenute escluda la possibilità di beneficiare del diritto alla sospensione dei termini, prevista in favore delle vittime di usura ed estorsione.
L’imputato ricorrendo ai giudici di Piazza Cavour denunciava la mancata applicazione del beneficio della sospensione dei termini previsto in favore dei soggetti vittime di usura ed estorsione. La Suprema Corte accogliendo il ricorso ha ritenuto applicabile la norma di favore in quanto, tale norma non fa distinzione di species di debiti e pertanto anche i debiti previdenziali devono ritenersi ricompresi nella norma di favore prevista dall’art. 20 della legge 23 febbraio 1999 n. 44. Pertanto, i Giudici di legittimità hanno annullato la sentenza della Corte d’Appello a causa dell’omessa applicazione del beneficio previsto in favore delle vittime di usura ed estorsione.
Dott. Gaspare Tesè