La tenuità del fatto non esime da responsabilità ex Dlgs 231/01 l’impresa.
Il caso in esame riguarda una impresa che si occupa della gestione dei rifiuti.
Diverse pronunce del giudice regolatore hanno statuito che l’applicazione dell’istituito di cui all’art. 131 bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) non solleva da responsabilità per illecito amministrativo l’ente, né per converso ne determina una automatica responsabilità (si veda: Cass., Sez. III Penale, n. 38752/2019; Cass., Sez. III Penale, n. 16607/2016; Cass., Sezione III Penale, n. 37163/2020 )
Ovviamente tale istituto non può essere applicato ai casi ti traffico illecito la cui pena massima è pari ad anni sei od in casi similari.
Purtroppo la legge non ne regolamenta i casi e, come sempre, quando c’è un vuoto normativo subentra il diritto vivente che, come sempre assume orientamenti spesso contrastanti.
In conclusione la causa di non punibilità ex art. 131 bis. C.p. non si applica all’ente, la cui responsabilità potrà essere riconosciuta previo puntuale scrutinio delle connesse eventuali responsabilità derivanti dall’illecito amministrativo contestato.
on. avv. Giuseppe Scozzari