Legislazione Antimafia. Prevenzione collaborativa. Interdittiva.
Continua il percorso del legislatore nel tentativo di adeguare il Codice Antimafia alla realtà imprenditoriale moderna, che sia aperta alle istanze delle imprese, le quali potranno avere voce nel drammatico percorso interdittivo antimafia.
Dal mese di novembre, infatti, è stato introdotto un percorso di “verifica collaborativa” gestito dal Prefetto, a conclusione del quale il Prefetto emetterà una informativa ostativa o liberatoria.
L’art. 49 del D.L. 152/21 che emenda con un nuovo articolo (l’art. 94 bis) il C.A., prevede una sorta di “prevenzione collaborativa” con il Prefetto nell’ipotesi di “occasionale agevolazione” in cui sia incorsa l’impresa ad opera dell’organizzazione mafiosa.
In altri termini se il Prefetto ritiene che l’impresa abbia beneficiato di “agevolazioni ambientali” occasionali (ad es. presenza di parenti contigui ad ambienti mafiosi ecc..) potrà, al posto di emettere una informativa interdittiva, disporre un percorso di collaborazione prescrittiva con l’impresa, percorso che mira ad una verifica costante dell’attività della stessa, al termine del quale il Prefetto si determinerà nel rilascio o nel diniego della liberatoria.
Nel recente passato la “vicinanza” ad ambienti di criminalità organizzata portava alla spesso ottusa emissione di una interdittiva, con la modifica approvata dal governo si mira a scongiurare che episodi marginali ed isolati, portino alla cancellazione dal mercato dell’impresa. La “sorveglianza” prefettizia può durare da 6 a 12 mesi durante i quali l’impresa non perde la possibilità di contrarre con la P.A., né le concessioni e\o le autorizzazioni avute.
Ovviamente il percorso non è indolore, ma si chiede alle aziende l’adozione di alcune prescrizioni quali ad es: a) l’adozione di misure ex d.lgs. 231/01; b) di fornire alcune comunicazioni al gruppo interforze (G.I.M.); c) conti correnti dedicati; e) chiarezza sui flussi finanziari.
Il nuovo percorso del legislatore (ad esempio anche con l’introduzione del controllo giudiziario volontario art. 34 bis C.A.) pone lo Stato da una posizione di “ottuso castigatore” a soggetto che prende per mano le aziende e tenta di instradarle in un percorso di bonifica.
Alla sensibilità ed intelligenza dei Prefetti il pieno compimento di questa importante riforma.
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on. avv. Giuseppe Scozzari