NON DISPORRE L’ESAME ISTOLOGICO INTEGRA IPOTESI DI COLPA MEDICA SE DAL MANCATO ESAME DIAGNOSTICO DERIVA UNA RIDUZIONE DELLE ASPETTATIVE DI VITA.
CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, 16/09/2020, N.28294.
È stato contestato ad un medico responsabile di chirurgia generale e medico curante, di aver cagionato la morte di un paziente per carcinoma vescicale metastatico. Nella specie veniva contestato di avere omesso di praticare – in occasione di due interventi relativi a resezione di neoplasia vescicale e successiva cistoscopia – l’esame istologico sul materiale resecato, privando il paziente della possibilità di definire la natura della malattia, di codificare il necessario follow-up e di attuare i provvedimenti terapeutici più appropriati, così riducendo drasticamente le aspettative di vita del paziente che andava incontro a morte. Secondo giurisprudenza è “causa” di un evento “quell’antecedente senza il quale l’evento stesso non si sarebbe verificato: un comportamento umano è dunque causa di un evento solo se, senza di esso, l’evento non si sarebbe verificato (formula positiva); non lo è se, anche in mancanza di tale comportamento, l’evento si sarebbe verificato egualmente (formula negativa)”. Con riguardo alla responsabilità professionale del medico secondo la giurisprudenza il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale (ex multis Cass. pen. Sez. 4, n. 30469 del 13/06/2014). Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra l’omessa adozione, da parte del medico, di misure volte a rallentare o bloccare il decorso della patologia e il decesso del paziente, quando risulti accertato che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con modalità migliorative, anche sotto il profilo dell’intensità della sintomatologia dolorosa (Cass. pen. Sez. 4, n. 18573 del 14/02/2013). La Cassazione ritiene che in materia di gravi malattie tumorali, l’anticipazione del decesso – comunque inevitabile – dovuto a errori diagnostici e/o a cure inadeguate, è circostanza che rientra nella tipicità del delitto di omicidio colposo, trattandosi di evento-morte a tutti gli effetti riconducibile alla condotta colposa del medico, il quale è sempre tenuto ad 2 apprestare una terapia adeguata alla malattia, al fine di curare e mantenere in vita il paziente per tutto il tempo consentito dalla migliore scienza ed esperienza medica. Dopo aver svolto le argomentazioni sopra riassunte la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata affinché venga stabilito se l’omissione addebitata al sanitario, in assenza di fattori causali alternativi, sia condizione dell’evento; con la precisazione che per evento del reato di omicidio colposo deve considerarsi anche l’anticipazione della morte determinata dalla condotta colposa del medico.
AVV. DANILO CONTI