NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI LAVORO. LA PROVA DELLA DELEGA DEVE ESSERE DATA DAL DATORE DI LAVORO. NON NECESSARIO ALCUN FORMALISMO
CASSAZIONE PENALE, SEZ. 3, 28 MARZO 2018, N. 14352
La Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza numero 14352 del 28 marzo 2018, ha ribadito che l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e dell’igiene del lavoro devono fondarsi, non sulla qualifica rivestita dal soggetto, bensì sulle funzioni concretamente svolte. Inoltre, la Corte ha affermato che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti. Ma, come asserito da costante giurisprudenza, la delega che trasferisce le funzioni dal datore di lavoro ad altri soggetti deve avvenire attraverso un atto traslativo, che sia contraddistinto dai requisiti della chiarezza e della certezza. La sentenza afferma che tali requisiti “possono sussistere a prescindere dalla forma impiegata, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta né ad substantiam né ad probationem”. Nell’ambito del processo penale, quindi, la prova dell’esistenza della delega grava su chi la invoca, indipendentemente dall’esistenza dell’atto formale di delega.
Dott.ssa Roberta Mossuto