Omesso versamento IVA. #Art.10ter #dlgs74/00 #omessoversamento #Iva
La Cassazione con la sentenza n. 28488/2020 conferma un orientamento restrittivo ed estremamente punitivo nei confronti delle imprese in crisi.
In pillole: 1) secondo la S.C. il debito tributario va sempre pagato; 2) la causa di forza maggiore (art. 43 c.p.) può essere invocata quando costituisce l’unica causa che ha dato corso all’impossibilità oggettiva di pagare i debiti con l’Erario; 3) la mancanza di liquidità non costituisce causa di forza maggiore, considerato che il reato si consuma se non viene rispettata la scadenza annuale con il fisco, quindi l’imprenditore avrebbe un anno di tempo (termine per la dichiarazione annuale) per programmare e pagare; 4) la scelta di pagare i dipendenti e non il fisco integrerebbe pienamente il dolo perché l’imprenditore deliberatamente sceglie chi pagare.
L’orientamento non può essere condiviso anche alla luce della pandemia in atto che ha costretto le imprese ad un nuovo assetto organizzativo, a seguito della riforma dell’art. 2086 c.c., che impone assetti organizzativi adeguati alle dimensioni a natura dell’impresa.
Lo scenario Covid imporrebbe il riequilibrio del quadro normativo complessivo, soprattutto fiscale, nella contingenza degli effetti della crisi pandemica. Che il legislatore ascolti e spero provveda, solo così si può evitare il default del sistema economico italiano.
on. avv. Giuseppe Scozzari