Penale: la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 43829/2018 individua il soggetto responsabile per gli infortuni sul lavoro nell’ipotesi di committente pubblico.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 48329/2018, ha affrontato la questione relativa all’attribuzione di datore di lavoro nell’ambito delle pubbliche amministrazioni specie nell’ipotesi di delega di funzioni.
La questione affrontata dal supremo consesso assume una rilevante importanza al fine di individuare quei soggetti responsabili nell’ipotesi infortuni sul lavoro, qualora il committente sia una pubblica amministrazione, ossia per individuare il soggetto cui attribuire la posizione di garanzia. E ciò si rende necessario proprio al fine di evitare l’incertezza in merito all’identità del soggetto cui spetta la posizione di garanzia nell’ipotesi di delega di funzioni all’interno degli apparati amministratici, nella specie pubblici.
In particolare, la Cassazione nel proprio iter argomentativo prende le mosse dalla disposizione di all’art. 2 lett. b) D. Lgs. n.81/2008 secondo cui per datore di lavoro si intende «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».
Orbene, la Suprema Corte una volta definito il concetto di datore di lavoro, ai sensi della normativa di settore, afferma che, “nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo” precisando, altresì, che “…l’individuazione del dirigente (o del funzionario) cui attribuire la qualifica di datore di lavoro è demandata alla pubblica amministrazione, la quale vi provvede con l’attribuzione della qualità e il conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale, non potendo tale qualifica essere attribuita implicitamente ad un dirigente o funzionario solo perché preposti ad articolazioni della pubblica amministrazione che hanno competenze nel settore specifico”.
Segnatamente, con la decisione in commento viene affermata la necessità di un atto espresso da parte della pubblica amministrazione mediante il quale il dirigente o il funzionario viene individuato nella funzione di datore di lavoro con il conseguente conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale. In mancanza di un atto espresso da parte della P.A., la posizione di garanzia rimarrebbe in capo al vertice politico dell’amministrazione pubblica committente.
dott. Gaspare Tesè