Penale: Sicurezza sul lavoro_La società non è responsabile se manca la prova.
La Cassazione con la sentenza n. 49775/19 scrive una pagina importante in materia di responsabilità ai sensi del dlgs n. 231/01 (articolo 25-septies, comma 3).
In sintesi la S.C. statuisce che per affermare la responsabilità della società nelle ipotesi di illecito derivante da reato connesso a fatti relativi alla sicurezza sul lavoro, va provata la prassi contra legem sistematicamente posta in essere dalla società stessa. Non solo la Corte afferma che oltre alla prassi va data la prova concreta del vantaggio che trarrebbe la società da tale prassi, con una motivazione che deve essere specifica (criteri di imputazione del vantaggio) e stringente, «sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso».
Nella sentenza vi è peraltro una inversione di tendenza rispetto al principio formalistico della <<delega>> sulla sicurezza, sussistendo quest’ultima, secondo la S.C., anche in mancanza di elementi che ne provino documentalmente l’esistenza.
Il caso esaminato riguarda un autotrasportatore (dipendente di un’altra ditta) di bitume rimasto vittima di gravissime ustioni nel corso dell’attività lavorativa.
On. Avv. Giuseppe Scozzari