Penale Tributario (art. 3 Dlgs 74/00): può essere condannato a titolo di dichiarazione fraudolenta chi fa un uso improprio del regime del margine.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 42147 della III sez. penale, si è soffermata sul tema della qualificazione penale della condotta di chi, impropriamente, fa ricorso al meccanismo che permette di applicare l’IVA solamente sul margine di vendita, ovvero sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il valore di acquisto del bene.
La vicenda, oggetto della sentenza, coinvolgeva l’amministratore di una serie di società che acquistava all’estero autovetture, esenti da IVA, che sarebbe dovuta essere poi caricata per l’intero valore del bene in occasione della prima operazione di rivendita in Italia; senonché le successive cessioni dei veicoli ai privati venivano effettuate mediante il ricorso al cd. Regime del margine, il quale implica l’applicazione dell’IVA solo sulla differenza tra il prezzo finale del bene e quello pagato precedentemente dal rivenditore, facendo figurare così gli acquirenti finali come diretti acquirenti delle auto all’estero, sulla base di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
La S. C. ha rigettato il ricorso del difensore che contestava la stessa configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante “altri artifizi” e l’inesistenza di un fenomeno di evasione dell’Iva, atteso che non si trattava di un’imposta riscossa e non versata, ma solo non applicata.
In particolare, la S. C., nel confermare il sequestro preventivo per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a carico dell’amministratore legale delle società, ha sottolineato che nell’annotazione delle fatture, recante la dizione “operazioni in regime del margine ex Dl 41 del 1995”, rinviene proprio quel quid pluris rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall’impiego di artifici idonei ad ostacolare l’accertamento della falsità contabile, necessario ai fini della configurabilità del reato ex art. 3 del D. lgs 74/00.
In questi casi, ha chiarito la Corte, le fatture recano un’annotazione che qualifica l’operazione economica in modo non corretto, prefigurando l’esistenza di presupposti in realtà insussistenti pur se annotate nei registri in considerazione del regime giuridico indebitamente applicato, così venendo confermata la presenza degli indicati presupposti atti a creare un artificioso apparato documentale.
La S.C., citando l’art. 1 dello stesso decreto legislativo ha chiarito, inoltre, che ai fini della configurabilità del fatto di “evasione di imposta”, non è necessario che il tributo sia stato riscosso e non versato, ma è sufficiente che l’importo stesso sia stato indicato in dichiarazione in misura diversa ed inferiore rispetto a quello dovuto.
Circostanza, quest’ultima, che era stata riscontrata nel caso di specie, in cui nella dichiarazione fiscale l’Iva era stata determinata con l’illegale applicazione del regime del margine, indicando quindi, una misura inferiore a quella effettivamente dovuta, perché calcolato non sull’intero valore del bene, così come giuridicamente necessario in applicazione dell’ordinaria disciplina delle operazioni intracomunitarie, bensì solo sulla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita del bene.
Alla luce della richiamata pronuncia della Corte di Cassazione, dunque, si può ritenere che:
-la scorretta applicazione del cd. Regime del margine, in caso di insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, integra uno dei “mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre l’amministrazione in errore”, quando è realizzata mediante l’apposizione sulle fatture della dicitura “operazione in regime del margine ex D.L. N.41 del 1995;
– l’indicazione in misura diversa ed inferiore del tributo rispetto a quello dovuto è sufficiente ai fini della configurabilità del reato di cui all’ art. 3 del D.lgs 74/00 per impiego illecito del regime del margine.
Dott.ssa Daniela Cappello
On. Avv. Giuseppe Scozzari