Penale tributario: La compensazione di crediti inesistenti configura il reato di omesso versamento I.V.A. di cui all’art. 10 quater del D.lgs. 74/2000.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5934/2019, sebbene abbia annullato la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, ha statuito che, commette il reato d’indebita compensazione, di cui all’art. 10 quater, D.lgs. 74/2000, colui il quale utilizzi un credito I.V.A. fittizio in detrazione e lo “trascini” nelle successive dichiarazioni.
La questione finita al vaglio della Suprema Corte riguardava, in particolare, un ingente credito I.V.A. ritenuto inesistente, ma inserito nella dichiarazione del 2002, e “trascinato” nei successivi esercizi. Tale credito I.V.A. veniva utilizzato dagli amministratori della società in detrazione dei debiti I.V.A. delle successive dichiarazioni.
Le Corti di merito, avevano ritenuto configurato nel caso di specie il reato di cui all’art. 10 quater, D.lgs. 74/2000, atteso che, lo stesso copre non solo le operazioni di compensazione ex art. 17 del D.lgs. 241/97, effettuate mediante presentazione di delega bancaria, c.d. mod. F24, per estinguere debiti tributari, ma anche le operazioni di detrazione ex art. 19 del D.P.R. 633/72, effettuate in contabilità e poi trasposte nella dichiarazione, quindi sia nell’ipotesi di c.d. compensazione orizzontale che verticale.
Le difese, invero, ritenevano estranea la fattispecie prevista dall’art. 10 quater, D.lgs. 74/2000 alla fattispecie in esame, atteso che l’imputato non aveva eseguito compensazione di I.V.A. con I.V.A. mediante modello F24, ma aveva consumato il proprio credito mediante detrazioni; ritenendo, peraltro, che, i crediti utilizzati fossero conformi alle dichiarazioni e come tali esistenti e spettanti.
Il Supremo Collegio, con la pronuncia in commento, disattendeva le tesi difensive poiché:
1. l’esistenza di un credito I.V.A. non può essere correlata alla sua esposizione in dichiarazione, pur derivando da un’operazione inesistente;
2. l’art. 10 quater, D.lgs. 74/2000 non circoscrive la rilevanza penale ai soli casi di compensazione orizzontale, ma punisce tutte le condotte volte all’omesso versamento di imposte attraverso l’indebito utilizzo di crediti.
Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, ha affermato che, l’ipotesi di reato di cui all’art. 10 quater, D.lgs. 74/2000 si configura non soltanto nel caso di compensazione orizzontale, ossia relativa a imposte diverse, o, come nel caso di specie mediante il “trascinamento” del credito inesistente nelle successive dichiarazioni; ma anche le detrazioni di imposta ex art. 19 del D.P.R. 633/72, qualora le stesse siano prive dei requisiti di validità.
La Suprema Corte, in conclusione, ha sancito che l’art. 10 quater, D.lgs. 74/2000 attribuisce rilevanza penale anche nell’ipotesi di un distorto utilizzo della compensazione tributaria, perché si risolve in sostanza in un omesso versamento di imposte.
Dott. Gaspare Tesè