Penale urbanistico: si ha lottizzazione abusiva se trasformi un residence turistico in case residenziali.
Con la sentenza la Cassazione con la sentenza n. 22038 del 20.5.2019 ha statuito che commette il reato di lottizzazione abusiva chi avendo ottenuto una lottizzazione per fini turistico ricettivi, trasforma la struttura in autonome unità immobiliari vendute a singoli proprietari, a cui sono seguiti singoli contratti per le relative utenze domestiche.
Pugno duro della Cassazione nei confronti di una società che avendo ottenuto una concessione edilizia, in zona turistico ricettiva e non residenziale, per costruire delle case vacanze ricavate da una vecchia struttura, le ha trasformate in piccole unità abitative vedute a privati.
Secondo la S.C., che conferma l’assunto del GIP di Forlì, si configura l’ipotesi tipica di lottizzazione abusiva di tipo giuridico, in quanto si è palesemente realizzata una modifica della destinazione d’uso, non consentita dallo strumento urbanistico.
Confermato l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità che «configura comunque il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d’uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare, di modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d’uso alberghiera per assumere quella residenziale».
on. avv. Giuseppe Scozzari