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L’art. 161 bis c.p. ha segnato il “de profundis” della prescrizione! La riforma Cartabia di fatto ha segnato la fine della prescrizione. L’imputato si salvi in primo grado altrimenti ingiustizia sarà fatta. Reati tributari. Difficoltà interpretative.
La legge 134/2021 di delega per l’efficienza del processo penale ha previsto l’abrogazione della causa di sospensione prevista dalla riforma Bonafede (L. n. 3/19).
Il Massimario della Cassazione interviene sul tema è statuisce che la riforma Cartabia si applica sin dal 1° gennaio 2020 (e non dal 19/10/21), ossia con effetto retroattivo coincidente con l’entrata in vigore della legge Bonafede.
In sintesi questo il ragionamento (non condivisibile) del Massimario: considerato che tra il nuovo art. 161 bis c.p. (L. Cartabia) e l’art. 159 c.p. (così come riformato dalla L. Bonafede) c’è continuità normativa e ritenuto che la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale, se la norma successiva è più favorevole, essa si applica retroattivamente. Quindi secondo quanto previsto dall’art. 161 bis c.p. la prescrizione cessa dopo la sentenza di primo grado, sia che l’imputato venga assolto, sia che venga condannato.
In altri termini la riforma Cartabia, che ha dovuto cedere al ricatto di una forza politica, prevede una sorta di bilanciamento ossia: la cessazione della sospensione sin dal giudizio di primo grado dovrebbe essere compensata dal contingentamento dei termini di durata del giudizio di appello (2 anni) e di Cassazione (1 anno). Lo sforamento dei suddetti termini comporterà l’improcedibilità dell’azione penale, ossia si chiude il processo. Tale riforma si applica anche ai reati tributari con problemi interpretativi molto seri, se si pensa che spesso in questa tipologia di reati la condotta si considera consumata nell’anno successivo a fatti attinenti l’anno precedente.
Cosa si prevede all’orizzonte? Considerato che i giudici di appello non vorranno farsi fare un procedimento disciplinare (questo prevede la riforma), il giudizio di appello rischia di trasformarsi in una conferma del giudizio di primo grado, che in caso di condanna di fatto eliminerebbe un grado di giudizio.
Quindi avremo un processo veloce a scapito di un processo giusto???
on. avv. Giuseppe Scozzari