PRINCIPIO DI AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ: LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE SUSSISTE ANCHE QUANDO L’AUTORE DEL REATO NON È STATO IDENTIFICATO
Con la sentenza n.10143/2023 la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio di diritto inerente l’annosa tematica della responsabilità dell’ente derivante da reato.
L’art.8 del D.Lgs. 231/01 dispone che “La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia”.
In base al citato articolo, il presupposto dell’affermazione della responsabilità dell’ente è la commissione di un fatto che costituisce reato da parte di un soggetto funzionalmente legato ad esso; con la conseguenza che, mancando tale presupposto, l’addebito all’ente collettivo deve essere escluso.
Pertanto, l’assoluzione delle persone fisiche “perché il fatto non sussiste” esprime una formula che accerta l’assenza del reato-presupposto, con conseguente esclusione della responsabilità dell’ente.
Diverso è, invece, il caso in cui la sentenza assolutoria ritenga che il fatto sussista, ma non sia ascrivibile alla responsabilità degli imputati. In questo caso, pur rimanendo non individuate le figure dei responsabili dell’accaduto, non discende automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente.
Nella sentenza in commento la Suprema Corte ha quindi ribadito che: “ove in separato giudizio si sia pervenuti all’assoluzione della persona fisica per il reato presupposto, è sempre necessario verificare se la ricorrenza del fatto illecito sia stata accertata”.
Se il fatto sussiste, la responsabilità dell’ente deve essere affermata.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza