Reati Tributari. Dlgs 74/00. Omessa dichiarazione. Legittima la prova testimoniale. Ires.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 42624/23 ha affermato che ai fini della determinazione dell’imposta evasa (art. 5 Dlgs 74/00), la prova dei costi effettivamente sostenuti può essere data anche attraverso testi (ritenuta non idonea dai giudici di merito). La Corte non ha ritenuto legittimo il criterio applicato dalla Corte territoriale perché fondato su criteri tributaristici e civilistici incompatibili con la legge processual-penalistica.
Secondo i giudici di legittimità per la determinazione dell’imposta evasa (IRES) concorrono anche le spese e gli altri componenti negativi, che siano certi o comunque determinabili in modo obiettivo, anche se non contabilizzati.
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on. avv. Giuseppe Scozzari