Reati tributari: omessa dichiarazione (art. 5 dlgs 74/00) il prestanome non concorre nel reato se non è provato il dolo. Sorprendente ed inedita sentenza della S.C.
Anche la S.C. a volte ci sorprende con una sentenza che muta radicalmente un indirizzo consolidato che vedeva anche il prestanome responsabile dei reati commessi dall’amministratore di fatto.
La S.C. con la sentenza n. 36474/19 ha sancito che il prestanome è punibile solo se nel corso del processo viene provato il dolo specifico di evasione di imposta attraverso l’omessa presentazione della dichiarazione. Il caso esaminato riguardava l’omessa presentazione della dichiarazione IVA.
La S.C. censura ancora una volta una giurisprudenza espressa sia dal Tribunale di Bergamo che della Corte di Appello di Brescia (che conferma il 99% delle sentenze emesse dai tribunali del circondario) estremamente rigorosa, per molti versi non aderente né allo spirito né al dato letterale della legge, soprattutto in materia di reati tributari.
Il Trib. di Bergamo e la Corte di Appello di Brescia avevano dato per presunto il dolo di evasione in capo al prestanome, pur se amministratore formale di una società. La S.C. in sintesi ha ritenuto: a) nei reati omissivi societari l’amministratore di fatto è il vero dominus della società; b) il prestanome di diritto non ha spesso alcun potere di ingerenza nelle scelte del vero amministratore; c) nel delitto di omessa evasione oltre al dolo generico, necessità la presenza del dolo di evasione che deve essere ben presente nel prestanome; d) non è sufficiente l’astratta consapevolezza dell’omessa presentazione per integrare il reato di evasione, anche perché il prestanome potrebbe non conoscere le scadenze fiscali.
Finalmente una sentenza che applica integralmente il principio costituzionale secondo il quale la responsabilità penale è personale.