Relazione illustrativa relativa al Disegno di legge di conversione del Decreto Legge 08/03/2020 n. 11, recante misure straordinarie per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
Con il decreto legge dell’08/03/2020 n. 11, il Governo ha introdotto misure straordinarie ed urgenti al fine di contenere, anche nell’esercizio dell’attività giudiziaria, gli effetti dell’emergenza epidemiologica derivante dal cd. Coronavirus.
Sin dall’entrata in vigore del detto decreto, però, si erano avanzati dei dubbi interpretativi in merito alla concreta applicazione.
In particolare, così come anche sottolineato dall’Organismo Congressuale Forense in una nota diretta al Ministro della Giustizia, i dubbi interpretativi riguardavano la portata dell’art. 1, comma 2, del detto decreto riferita alla sospensione dei termini relativi ai procedimenti civili e penali. Ci si chiedeva, infatti, se la sospensione ivi prevista si applicasse a tutti i giudizi pendenti, ivi compresi quelli per proporre impugnazioni o opposizioni, o se la sospensione riguardasse (alla luce del tenore letterale della norma) soltanto i giudizi le cui udienze risultassero fissate dal 9 al 22 marzo e soggette al rinvio d’ufficio.
Ebbene, la seconda relazione illustrativa di accompagnamento al Disegno di Legge di conversione (adottata in sostituzione della precedente) ha chiarito ogni dubbio in merito, specificando espressamente che il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 08/03/2020, con disposizione di portata generale riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti, anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato, dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione.
È stato introdotto, in altre parole, un vero e proprio periodo di sospensione che va dal 09 al 22 marzo, assimilabile al periodo di sospensione feriale che decorre dal 1 al 31 agosto, ferme comunque restando le eccezioni stabilite dall’art. 2, comma 2, lett. g del medesimo decreto e riferite ai procedimenti civili e penali con carattere urgente o prioritario.
Avv. Angelo Sutera