Responsabilità medica: Medico sospeso se effettua una visita ginecologica invasiva.
La Cassazione ha ritenuto legittima la sospensione nei confronti del medico di guardia (12 mesi tempo massimo), per avere questi svolto una visita ginecologica senza il consenso della paziente.
L’assunto della Corte (sentenza n. 24653 del 3.06.19) muove dal presupposto che il medico è andato ben oltre quelle che sono le linee di condotta che lo stesso avrebbe dovuto porre in essere, in relazione alla sintomatologia denunciata dalla paziente.
Nel caso in esame il medico dopo avere svolto l’esame anamnestico dal quale emergeva un generico dolore alle gambe della paziente, ha oltre modo insistito e forzato la stessa per effettuare una visita ginecologica inopportuna, secondo il Tribunale di Napoli, tesi confermata dalla Corte, perché fuori dai canoni previsti dalle linee di condotta da tenere in ipotesi simili. Il medico, infatti, è stato indagato per l’ipotesi di violenza sessuale ai danni della paziente. Durissime le motivazioni della S.C.: «dirimente dell’assenza del consenso manifestato dalla vittima allo svolgimento della visita ginecologica». «Chiaro, infatti, che la persona offesa, già scettica rispetto alla necessità di prestarsi alla visita, che poco aveva a che fare con il dolore da lei lamentato, aveva fatto affidamento sul corretto esercizio della professione da parte del medico». E «solo quando aveva compreso le reali intenzioni del sanitario si era ribellata, girando bruscamente la gamba e manifestando, in tal modo, il proprio chiaro dissenso». Irrilevanti secondo la S.C. le tesi della difesa del medico che si basavano: 1) sulla mancanza del dissenso prima della visita (la paziente colta l’intenzione si era bruscamente divincolata); 2) sulla impossibilità di reiterare la condotta perché il medico non essendo specialista in ginecologia non avrebbe avuto altre occasioni per commettere la stessa condotta.
on. avv. Giuseppe Scozzari