Riciclaggio: per la Cassazione non sussiste se non vi è prova del reato presupposto. #Riciclaggio #Cassazione #sentenzagarantista
Con la sentenza n. 32112/20, la Cassazione interviene in relazione ad un sequestro penale di somme di denaro detenute senza alcuna giustificazione.
Secondo la Corte regolatrice la disponibilità di denaro ad opera di un nullatenente, anche con precedenti, non prefigura il reato di riciclaggio se il pubblico ministero non fornisce indizi relativi al reato presupposto.
Si tratta di una sentenza garantista che muove da un principio assolutamente corretto e soprattutto in ossequio al principio dell’onere della prova che non può essere a carico dell’imputato come spesso accade.
Per la S.C., che ha annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame, nelle ipotesi di reato di riciclaggio va individuata la condotta del reato presupposto indicando in caso di sequestro l’origine del bene da sottoporre a sequestro.
Nel caso in esame i Carabinieri procedevano al sequestro di € 65.870 ad un soggetto nullatenente con precedenti penali, ma secondo la Corte non veniva fornito alcun indizio in merito al reato presupposto, ritenendo non sufficiente la mera supposizione della sussistenza di operazioni sospette.
on. avv. Giuseppe Scozzari