Riforma dell’abuso d’ufficio: ridotta l’area del penalmente rilevante, con effetti retroattivi #cassazione #delitticontrolapa #abusodufficio
Con la sentenza n. 32174/2020, la Corte di Cassazione ha statuito che, per effetto della riscrittura dell’articolo 323 c.p. operata dal d.l. n. 76/2020, l’abuso d’ufficio può essere ora integrato solo dalla violazione di fonti primarie, così determinando significativi effetti di riduzione dell’area del penalmente rilevante e, quindi, l’applicazione retroattiva di misure di maggiore favore ai sensi dell’articolo 2 c.p.
Nella vicenda al vaglio della Corte, il sindaco di un Comune, dopo aver assunto la presidenza del Consiglio Comunale, aveva sospeso e poi sciolto la seduta che aveva all’ordine del giorno la mozione presentata dai consiglieri di minoranza per la costituzione di parte civile in un procedimento contro lo stesso sindaco, anziché astenersi in considerazione del proprio interesse.
La Suprema Corte – pur riconoscendo la responsabilità penale dell’imputato in virtù della rilevanza della violazione dell’articolo 78 comma 2 del TUEL che impone agli amministratori (presidente del consiglio comunale e sindaco compresi) di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere su interesse propri o di prossimi congiunti – chiarisce che, a seguito della riforma, l’abuso d’ufficio nell’opzione che disciplina la sola “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità” non può più essere esteso ai regolamenti attuativi e a quelli che abbiano un contenuto vincolante precettivo da cui non residua alcuna discrezionalità amministrativa.
Tale interpretazione del nuovo articolo 323 c.p., pertanto, oltre che restringere l’ambito di applicazione della norma consentirà, per l’effetto dell’articolo 2 c.p., l’applicazione retroattiva di trattamenti di maggior favore per il reo.
Dott. Roberto Sciacchitano