#Rito Abbreviato Condizionato #Divieto Di Modifica Imputazione #Sezioni Unite
Con la sentenza n. 5788/2020 le Sezioni Unite sono intervenute per chiarire e limitare l’ambito di operatività della legge 479/1999 che ha introdotto nell’ordinamento la possibilità di esperire ulteriori attività istruttorie nel giudizio abbreviato.
Il rito premiale ex artt. 438 c.p.p. e seguenti (giudizio abbreviato) viene richiesto ed attivato dall’imputato e si svolge “allo stato degli atti” ovvero sulla base dell’attività di indagine espletata fino al momento della chiusura delle indagini preliminari; pertanto l’imputato risponde dell’imputazione cristallizzata sull’indagine fino a quel momento svolta. Deroghe a tale corollario sono costituite dall’art. 438 comma 5 c.p.p. (l’imputato chiede di acquisite ulteriori prove e subordina la richiesta del rito all’acquisizione delle suddette prove, configurandosi nel caso il cosiddetto “rito abbreviato condizionato”) e dall’art. 441 comma 5 c.p.p. (il giudice quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume d’ufficio gli elementi necessari per la decisione).
Alle Sezioni Unite veniva chiesto se nel giudizio abbreviato condizionato il Pubblico Ministero poteva formulare contestazioni suppletive fondate su fatti non emersi dalle attività istruttorie richieste dalla parte (ex art. 438 comma 5 c.p.p) o dal giudice (ex art. 441 comma 5 c.p.p.p), ma già conosciute al momento della chiusura delle indagini preliminari, ma non contenute né contestate nell’imputazione, per la quale l’imputato chiedeva di accedere al rito alternativo.
Le Sezioni Unite, richiamando diverse pronunce della Cassazione, si soffermano soprattutto sull’art. 441 comma 1 c.p.p., il quale prevede che si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste per l’udienza preliminare, nonché sulla visione logico-sistematica dell’istituto processuale del giudizio abbreviato.
Seguendo il ragionamento delle Sezioni Unite: se da un lato l’imputazione può essere modificata dal Pubblico Ministero durante l’udienza preliminare dall’altro si riconosce la valenza del sistema premiale previsto dall’art. 441, comma 1 c.p.p. che deve svolgersi “allo stato degli atti”, distinguendolo dalle disposizioni dettate per l’udienza preliminare in quanto applicabili al rito abbreviato, con la conseguente impossibilità per il Pubblico Ministero di modificare l’imputazione originariamente mossa e nota all’imputato nel momento in cui questi ha formulato la propria richiesta di ammissione al rito alternativo.
Come detto unica deroga logico-sistematica alla modifica dell’imputazione e della contestazione nel rito abbreviato è permessa qualora il fatto o la circostanza emerga per la prima volta dall’attività istruttoria richiesta dalla parte o dal giudice con la conseguenza dell’impossibilità di contestare circostanze già note in precedenza.
Nel caso concreto la Suprema Corte di Cassazione, originariamente investita della questione poi rimessa alle Sezioni Unite, era stata chiamata ad esaminare un caso nel quale il Pubblico Ministero aveva operato una contestazione in via suppletiva di alcune aggravanti per un omicidio all’esito delle attività istruttorie richieste in sede di giudizio abbreviato condizionato, ma per fatti non correlati alle disposte acquisizioni probatorie e agli esiti di questi ultimi.
Le Sezioni Unite con l’odierna sentenza hanno armonizzato i principi sopra illustrati, mantenendo ferme le garanzie processuali e le premialità del rito abbreviato che resta un giudizio “allo stato degli atti” ma precisando che la modifica dell’imputazione può avvenire soltanto per i fatti o le circostanze emergenti dagli esiti e dai limiti dell’attività di integrazione probatoria richiesta dall’imputato o dal giudice e non da fatti o circostanze già note e non contestate, prima della richiesta del giudizio abbreviato.
Dott. Biagio Cimò