SANZIONE AMMINISTRATIVA E SANZIONE PENALE, UN ALTRO COLPO AL SISTEMA DEL DOPPIO BINARIO? LA S.C. FA ULTERIORE CHIAREZZA RIDUCENDO L’AMBITO DI APPLICABILITÀ.
Con riferimento al reato contravvenzionale p.p. dall’art. 650 c.p., si segnala all’attenzione del lettore, la recente sentenza n. 44957/2018 con cui la Suprema Corte si è pronunciata sul carattere sussidiario della norma penale ivi contenuta.
Quanto ai fatti, basti al lettore sapere che il Comune di Chiari emetteva tre ordinanze intimando ad omissis di allontanare alcuni animali da un’area, la cui presenza veniva ritenuta causa di una rilevante degradazione delle condizioni di salubrità dell’ambiente.
Omissis dopo esser stato rinviato a giudizio per aver violato l’art. 650 c.p., veniva condannato dal Tribunale di Brescia e la sentenza di condanna veniva confermata anche in grado di appello. Soltanto nel giudizio di legittimità, la sentenza in argomento, veniva annullata senza rinvio.
L’art. 650 c.p. rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” prevede che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.
La contravvenzione sopra riportata rappresenta uno dei molteplici punti di contatto tra il diritto penale ed il diritto amministrativo.
Con un lessico più narrativo che giuridico, l’art. 650 c.p. può ritenersi una veste penale del provvedimento amministrativo, se invece si indossano le vesti del tecnico del diritto, nell’art. 650 c.p. si scorge una norma penale in bianco dal carattere sussidiario.
Le norme penali in bianco altro non sono che disposizioni il cui comando è genericamente formulato ed è contenuto in un’altra norma. Si ha, quindi, una norma che punisce “penalmente” la violazione di una diversa norma “non penale”.
L’art. 650 c.p. è norma a carattere sussidiario in quanto è destinata a trovare applicazione solo se il fatto non costituisca più grave reato ed allorchè, il provvedimento rimasto inosservato, non sia munito di un autonomo meccanismo di tutela.
Perché si possa ritenere violato l’art. 650 c.p., pertanto, occorrono tre requisiti:
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l’inosservanza deve riguardare un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato;
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il provvedimento inosservato deve essere adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica sanzione;
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il provvedimento deve essere emesso per ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico nell’esclusivo interesse della collettività e non di privati individui.
La sentenza in commento è di particolare interesse in quanto contribuisce a delineare la natura sussidiaria del reato di cui all’art. 650 c.p..
In merito, la sentenza n. 44957/2017 afferma che “atteso il prinicpio di sussidiarietà sancito dall’art. 650 c.p., il reato non è configurabile, quando l’inosservanza riguardi ordinanze applicative di leggi e regolamenti comunali assoggettati ad uno specifico meccanismo di tutela amministrativa, che si pone in rapporto di specialità rispetto a quella assicurata dall’art. 650 c.p.”.
Il richiamato principio di sussidiarietà comporta l’applicabilità della tutela penale solo quando, all’idem factum non siano preposte altre sanzioni, anche non penali.
Infatti, si parla di sussidiarietà nel diritto penale per esprimere l’idea dello strumento penale come extrema ratio. Il ricorso alla pena si giustifica solo quando risulta assolutamente necessario. Nella sentenza in commento, la Suprema Corte, pare fare riferimento proprio alla concezione ristretta del principio della sussidiarietà.
Secondo questa accezione, che corrisponde ad una visione più moderna e laica dei compiti del diritto penale, il ricorso allo sanzione penale appare ingiustificato tutte le volte in cui la salvaguardia del bene in questione è ottenibile mediante sanzioni di natura extrapenale.
La pronuncia n. 44957/2017 pare quindi confacente alle rinnovate esigenze del diritto penale che, inquadrando la vicenda nell’ambito di un illecito amministrativo e rilevando l’esistenza di una sanzione amministrativa per la condotta contestata, ha annullato la gravata sentenza con la formula “il fatto non costituisce reato”.
Dott. Danilo Conti