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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2545/2020, è intervento chiarendo che, in materia di stalking, una delle misure attuabili per tutelare le vittime è l’ammonimento emesso dal Questore, un provvedimento da ritenersi sempre corretto e legittimo quando alla base c’è una situazione di violenza che induce la parte più debole a cambiare le proprie abitudini di vita.
La vicenda, oggetto della pronuncia, tratta di una relazione extraconiugale alla fine della quale l’uomo, non accettando la conclusione del rapporto, aveva messo in atto una condotta vessatoria nei confronti dell’amante, tale da determinare un mutamento delle sue abitudini di vita.
Il Questore di Milano emetteva il decreto di ammonimento.
Con tale provvedimento, il Questore, in base all’art. 8, comma, 1 del Dl n. 11/2009, invitava “lo stalker” a tenere una condotta conforme alla legge, avvertendolo che, in caso di reiterazione dei comportamenti persecutori censurati, la pena prevista per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. è aumentata e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.
Inoltre, il Questore, invitava l’uomo a recarsi presso il CIPM (Centro italiano per la promozione della mediazione) per prendere consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse.
A seguito del ricorso, il Tar censurava il giudizio del Questore ritenendo che, nel caso di specie, non erano ravvisabili quei comportamenti propri dello stalking e che non era stato neppure provato che il ricorrente si fosse reso responsabile di comportamenti a matrice violenta.
Ad avviso del Tar, peraltro, il questore de quo avrebbe dovuto sentire anche l’uomo, accusato di stalking, immediatamente dopo la ricezione della denuncia, dal momento che aveva sentito anche la madre e il marito della denunciante, in qualità di persone informate sui fatti.
Ricorrono in appello il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano ed il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado.
I giudici di Palazzo Spada, ai fini del decidere, hanno dato rilievo essenzialmente all’art. 8 Dl. n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito con legge n. 38 del 23 aprile 2009, secondo cui: “fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore” (comma 1) e “il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni” (comma 2).
Il Consiglio di Stato nella sentenza in commento, dopo aver passato in rassegna la normativa amministrativa e penale ha ritenuto legittimo il decreto di ammonimento emesso dal Questore respingendo il ricorso introduttivo del primo grado.
Dunque, per i giudici amministrativi, l’ammonimento del Questore è un provvedimento da ritenersi corretto e legittimo quando alla base c’è una situazione di violenza che induce la parte più debole a cambiare le proprie abitudini di vita.
Dott.ssa Daniela Cappello