VIOLAZIONE DISCIPLINA ANTINFORTUNISTICA: L’ESIGUITÀ DEL RISPARMIO DI SPESA NON ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
In materia di responsabilità da reato dell’ente, la Corte di Cassazione, con sent. n.33976/2022, ha stabilito che il criterio di imputazione oggettiva dell’illecito sussiste anche in presenza di un risparmio di spesa legato all’inosservanza della disciplina antinfortunistica esiguo, ma apprezzabile.
Perché possa configurarsi la responsabilità dell’ente, è necessario che il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, come stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 231/01, che fissa i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità.
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte chiarisce che il vantaggio per l’ente può derivare anche dalla inosservanza delle prescrizioni cautelari.
In particolare, qualora dalla commissione di un reato derivante dalla trasgressione della normativa antinfortunistica discenda un vantaggio per l’ente, la sua responsabilità deve essere affermata anche se si tratta di un vantaggio esiguo (ad es. in termini di risparmio di spesa) e pur in assenza di una sistematicità delle violazioni.
Il vantaggio, infatti, deve essere ritenuto comunque apprezzabile allorché sia collegato al mancato rispetto delle regole cautelari “a prescindere da una astratta valutazione aritmetica della spesa non sostenuta rispetto alle capacità patrimoniali dell’ente ovvero alle maggiori somme da questi impiegate per la tutela della sicurezza dei lavoratori”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza