White list. Il rigetto dell’iscrizione della Prefettura può dar vita al ricorso al controllo giudiziario. Importante decisione della Cassazione.
La Corte di Cassazione con la sent. 2156/23 ha stabilito che in caso di rigetto o di diniego di rinnovo di iscrizione di una impresa nella “White list” della Prefettura, questa può volontariamente richiedere il controllo giudiziario (art. 34 bis co. 6 – d.lgs. 159/11). Si tratta di una sentenza “miliare” perché finalmente sgombera il campo dalle ambiguità che fino ad oggi ha pervaso la delicata materia in tema di prevenzione antimafia. Questa sentenza seppur espressa da una sezione semplice della S.C. ha il merito non solo di creare un importante precedente giurisprudenziale, ma soprattutto di equiparare l’interdittiva antimafia al diniego di iscrizione nella white list. Gli effetti di questa equiparazione si traducono in un notevole ampliamento delle garanzie per le imprese che subiscono l’ostativo provvedimento prefettizio. La sentenza in commento da una quanto mai auspicata interpretazione costituzionalmente orientata (dell’art. 34 bis co. 6 – d.lgs. 159/11) consente di superare quel limite legislativo che creava una imbarazzante disparità tra i due istituti (Interdittiva e White list).
#whitelist #prefetture #interdittivaantimafia #controllogiudiziario #antimafia #leggiantimafia
on. avv. Giuseppe Scozzari