D.LGS.231/01. DEI REATI COLPOSI POSTI IN ESSERE DALL’AMMINISTRATORE DI FATTO RISPONDE ANCHE L’AMMINISTRATORE DI DIRITTOD.LGS.231/01. DEI REATI COLPOSI POSTI IN ESSERE DALL’AMMINISTRATORE DI FATTO RISPONDE ANCHE L’AMMINISTRATORE DI DIRITTO
La Corte di Cassazione con sent. n. 42236/2023 ha definito la portata di un importante principio in tema di responsabilità da reato dell’ente.
A venire in rilievo, nella pronuncia della Suprema Corte, è la commissione di reati da parte di quei soggetti in posizione apicale (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione) cui ha riguardo l’art. 5 del D.Lgs. 231/01 e che è idonea a fondare la responsabilità dell’ente se tali soggetti non esercitino efficacemente un’attività di controllo sulle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.
La questione sottoposta al vaglio della Corte riguarda l’affermazione di responsabilità del “mero” amministratore di diritto di una società per un reato posto in essere dall’amministratore di fatto.
Lungi dal configurarsi una forma di responsabilità oggettiva nei riguardi dell’amministratore di diritto, la Corte ha precisato che, con riguardo a tutte le fattispecie punibili a titolo di colpa, “risponde del reato contravvenzionale posto in essere dall’amministratore di fatto di una società anche l’amministratore di diritto della stessa qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull’attività del primo”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari