CONDOMINIO: IL COMUNE NON PUO’ MULTARE IL CONDOMINIO PER INFRAZIONI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (Cass. Sez. Civile, sent. n. 29427/2023)
La Cassazione, con la sentenza in commento, ha annullato la delibera emessa dal Comune di Roma con la quale venivano irrogate sanzioni (da 50 a 300 euro) ai condomini e agli amministratori condominiali (in solido) per violazione del regolamento comunale sull’irregolare conferimento dei rifiuti nei cassonetti posti all’interno di una proprietà privata (condominio).
Nel caso, il Comune di Roma aveva multato l’amministratore di un condominio, con quattro multe per complessivi 1.000,00 euro ed in ragione della delibera e del regolamento comunale richiamati, poiché era stato rilevato l’erroneo inserimento dei rifiuti nei cassonetti condominiali della raccolta differenziata.
Il Collegio di legittimità, annullando la sanzione irrogata, ha precisato che l’amministratore e i privati non potevano essere sanzionati in virtù di un regolamento comunale o di una delibera perché queste sono fonti normative secondarie e non supportate da una fonte normativa primaria che attribuisca il potere di emettere sanzioni, nel caso né dal testo unico degli Enti locali, né della legge sulla gestione dei rifiuti (D. Lgs 22/1997 che ha recepito la direttiva comunitaria in materia); pertanto nessuna delle due norme richiamate, né direttamente né indirettamente, autorizzano e prevedono “in capo a soggetti privati, quali gli utenti e gli amministratori di condominio, l’obbligo di custodia e corretto utilizzo dei contenitori in luoghi di proprietà privata”.
Alla luce di quanto deciso dalla Suprema Corte, si ricorda che vige il principio di legalità anche per le sanzioni amministrative che non possono essere comminate direttamente dal regolamento dell’Ente (fonte normativa subordinata), questo va quindi disapplicato se la legge che attribuisce al Comune il potere regolamentare sull’igiene urbana non prevede in modo diretto o indiretto la possibilità di sanzionare l’uso improprio dei cassonetti.
Avv. Biagio Cimò