INFORTUNI SUL LAVORO NON SUSSISTE RESPONSABILITÀ DEL DATORE SE IL LAVORATORE VIENE INFORMATO SULLA PERICOLOSITÀ DI DETERMINATE SOSTANZE
Con sent. n.23049/2024, la IV Sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa in tema di infortuni sul lavoro.
Dopo aver ripercorso i due gradi di giudizio di merito, la Cassazione si è pronunciata, in particolare, sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio.
E quindi, mentre il Tribunale aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta colposa e l’evento delittuoso (essendo ascrivibile la lesione all’omessa adozione di misure e accorgimenti imposti dalla legge all’imprenditore), la Corte di Appello aveva adottato un diverso ragionamento, confermato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento.
In particolare, si affermava che, presso l’azienda il rischio di esposizione ad agenti chimici del tipo di quello che aveva provocato la lesione al lavoratore, era qualificabile basso, ed inoltre lo stesso lavoratore addetto all’uso di tali sostanze era stato regolarmente formato. Con riferimento agli altri lavoratori, occasionalmente esposti al rischio, sussisteva per il datore l’obbligo di informazione e addestramento che risultava regolarmente adempiuto.
Avallando il ragionamento della Corte di Appello, la Cassazione ha ritenuto che l’evento lesivo non fosse riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro, in quanto verificatosi nel corso dell’espletamento di un’attività da sempre effettuata e per questo tale da poter essere qualificato come imprevedibile.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
dott.ssa Concetta Sferrazza