D.LGS.231/01 MODELLI ORGANIZZATIVI LA NUOVA SFIDA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
La legge 132/2025, volta ad introdurre nel nostro ordinamento una regolamentazione in materia di adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, interviene sul sistema penale al fine di individuare e prevenire i rischi derivanti da un utilizzo illecito dell’IA.
Le novità rilevanti ai fini del D. Lgs.231/01 riguardano, da un lato, la modifica di alcuni reati presupposto il cui ambito di applicazione viene ampliato al fine di ricomprendervi ipotesi di illecito utilizzo di sistemi di IA; dall’altro, la previsione di una nuova aggravante comune applicabile laddove il fatto sia stato commesso “mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero aggravato le conseguenze del reato”.
Con l’approvazione, il 10 giugno scorso, dei primi decreti attuativi della legge in esame, si pone il problema di adeguare la nuova normativa all’ambito della responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reato, la cui disciplina è stata costruita interamente sulla base dell’operato umano.
La risposta non può ovviamente limitarsi all’introduzione di nuovi reati ma deve passare attraverso un adeguamento del modello organizzativo che deve prevedere una valutazione preventiva dei rischi, la tracciabilità dei sistemi impiegati e, soprattutto, una reale supervisione umana.
Soltanto in questo modo sarà possibile evitare che l’algoritmo si trasformi in un alibi o nel presupposto di una responsabilità automatica.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 SEQUESTRO PREVENTIVO COMPATIBILE CON LE MISURE INTERDITTIVE PREVISTE PER LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI
Con la sentenza n.19893/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che il sequestro preventivo ex art.321 co.1 c.p.p., anche nella forma impeditiva, è ammissibile nelle ipotesi di responsabilità da reato degli enti, anche se non viene espressamente richiamato dall’art.53 del D. Lgs.231/01.
Infatti, come sostiene la Suprema Corte, il sequestro preventivo è perfettamente compatibile con le misure interdittive previste dal Decreto 231, confermando quindi la possibilità di adottare misure cautelari dirette sui beni strumentali all’attività illecita.
In motivazione la Corte ha precisato che “mentre la misura interdittiva paralizza l’uso del bene criminogeno solo in modo indiretto, e temporaneo, al contrario il sequestro e la successiva confisca colpiscono direttamente il bene, eliminando il pericolo che il bene possa essere destinato a commettere altri reati”.
In conclusione, non vi è alcuna sovrapposizione e, quindi, incompatibilità logico giuridica tra il sequestro “impeditivo” e le misure interdittive, potendo pertanto trovare applicazione, sussistendone i presupposti, in caso di reato commesso dall’ente ex Decreto 231.
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaWHISTLEBLOWING IL SEGNALANTE VA TUTELATO ANCHE IN ASSENZA DI REATO
Con la sentenza n.7507/2026, il Tar Lazio ha affermato un importante principio in tema di tutela del cd whistleblower, ovvero del soggetto che segnala condotte illecite nell’ambiente di lavoro.
In particolare, nella sentenza in commento, viene sottolineato che il soggetto autore della segnalazione deve essere tutelato anche nel caso in cui la stessa si riveli infondata all’esito di procedimenti penali o disciplinari.
Ciò che assume rilievo ai fini della tutela è la buona fede del whistleblower intesa come la convinzione, al momento della segnalazione, che una determinata condotta possa essere irregolare, indipendentemente dal fatto che essa integri una fattispecie di reato e conduca necessariamente ad una sentenza di condanna.
Questo perché, come viene sottolineato nella pronuncia de quo, l’obiettivo dell’ordinamento è quello di intercettare e prevenire fenomeni di maladministration, anche privi di rilievo penale, indicativi di un esercizio delle potestà pubbliche non orientato al principio di imparzialità.
Pertanto, la tutela del segnalante non può dipendere dall’esito positivo delle verifiche giudiziarie o disciplinari, essendo sufficiente l’esistenza di elementi idonei a generare un ragionevole sospetto.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 INFORTUNI SUL LAVORO NECESSARIA LA PROVA SPECIFICA DELLA COLPA DI ORGANIZZAZIONE PER FONDARE LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
Con la sentenza n.18643/2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità amministrativa dell’ente, con specifico riguardo ai criteri di imputazione della stessa.
In particolare, la Suprema Corte ha specificato che la responsabilità dell’ente non può farsi discendere in automatico dall’affermazione di responsabilità del soggetto apicale ex art. 5 del Decreto 231.
Affinché possa configurarsi la responsabilità dell’impresa è necessario provare specificamente la colpa di organizzazione e, quindi, dimostrare che l’ente non abbia adottato le misure organizzative e gestionali tali da prevenire la commissione del reato.
I Giudici di legittimità specificano infatti che “l’ente risponde, quindi, per fatto proprio, per essere venuto meno al dovere di organizzazione funzionale alla prevenzione del rischio-reato: in questa prospettiva, la colpa di organizzazione dell’ente finisce per assumere la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, ovvero di elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione “colpevole” (ovvero rimproverabile) della regola cautelare”.
Sulla base di tale ragionamento, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello che non aveva adeguatamente esaminato le doglianze della difesa in merito all’assenza della colpa di organizzazione, limitandosi ad analizzare esclusivamente i profili di responsabilità del datore di lavoro.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 DIETROFRONT DELLA CASSAZIONE SULLA INCOMPATIBLITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE RISPETTO ALLA NOMINA DEL DIFENSORE
Con la sentenza n.6836/2026 si assiste ad una inversione di marcia della Corte di Cassazione in tema di incompatibilità del legale rappresentante dell’ente a conferire mandato difensivo, ai sensi dell’art.39 del D.lgs.231/01.
La disposizione in esame stabilisce che “l’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo”.
Tale norma è stata a lungo interpretata dalla Giurisprudenza di legittimità nel senso di una incompatibilità generale e assoluta, derivante in maniera automatica dalla semplice iscrizione nel registro delle notizie di reato del legale rappresentante.
L’orientamento prevalente propendeva, pertanto, nel senso di una presunzione assoluta di conflitto di interessi tra amministratore e società sin dal momento dell’iscrizione della notitia criminis, e da ciò derivava che l’atto di nomina del difensore da parte del legale rappresentante indagato potesse essere “produttivo di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesa dell’ente” (Cass. S.U. 28 maggio 2015, n.33041).
Nella sentenza in commento, invece, la Suprema Corte chiarisce il mero dato formale della iscrizione del legale rappresentante nel registro degli indagati non è sufficiente a integrare l’incompatibilità qualora non sia riscontrabile in concreto un conflitto di interessi; è necessario quindi accertare se vi sia una reale contrapposizione tra la posizione della persona fisica e quella dell’ente.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 UN MODELLO ORGANIZZATIVO CONFORME NON BASTA AD ESCLUDERE LA RESPONSABILITA’ SE NON HA ANCHE UNA CONCRETA EFFICACI A PREVENTIVA
Con la sentenza n.13945/2026, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato un principio più volte ribadito in tema di efficacia esimente del Modello organizzativo nell’ambito della responsabilità degli enti.
In particolare, la Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha censurato la decisione della Corte di Appello con cui era stato attribuito rilievo decisivo al fatto che la banca avesse adottato un Modello antiriciclaggio e che non avesse ricevuto contestazioni dall’Organismo di Vigilanza.
Pur trattandosi di una sentenza emessa nell’ambito di un contenzioso civile, la Corte ha richiamato espressamente la giurisprudenza penale sui modelli organizzativi, sottolineando che “qualunque sistema di compliance non può essere di tipo formale, relativo al modello esistente sulla carta, ma deve prospettarsi in grado di contrastare in concreto il fenomeno del riciclaggio del danaro proveniente da attività illecite nelle svariate forme che esso può assumere”.
La Cassazione ha quindi messo ancora una volta in evidenza la necessità che tale Modello sia efficacemente attuato nel concreto ed in riferimento alla specifica struttura ed attività dell’impresa, non bastando la mera adozione formale dello stesso.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 SILENZIO DELLA RIFORMA SULLA FIGURA DEL LEGAL COUNSEL INTERNO
La Riforma del D.Lgs. 231/01, se da un lato è intervenuta rafforzando numerosi aspetti della normativa quali l’estensione del catalogo dei reati presupposto e l’aggiornamento del sistema sanzionatorio, dall’altro ha ignorato la disciplina di una figura che, in realtà, rappresenta il primo presidio della legalità nelle grandi imprese, ovvero il legal counsel interno.
Tale figura riveste infatti un ruolo centrale, dal momento che si occupa di redigere i modelli organizzativi, di vigilare sulla loro corretta osservanza, di dialogare con l’Organismo di Vigilanza.
È evidente, quindi, che il silenzio della riforma sul punto rappresenti una vera e propria lacuna, in quanto la figura del legal counsel interno rimane priva di tutele specifiche sul piano processuale.
Tale vuoto normativo crea una evidente asimmetria rispetto alla figura del legale esterno cui l’art.103 c.p.p. riconosce un’importante tutela sotto l’aspetto delle comunicazioni tra difensore e assistito. Nel caso del legal counsel interno, invece, comunicazioni, pareri e attività interne di compliance possono essere acquisiti dall’autorità giudiziaria con effetti disincentivanti sulla trasparenza e sull’efficacia dei controlli interni.
Solo il riconoscimento di una tutela funzionale e processuale per il legal counsel interno potrebbe consentire di rafforzare l’effettività della compliance e l’effettività del diritto di difesa.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 LA DIRETTIVA ANTICORRUZIONE IMPONE NUOVI CRITERI PER LE SANZIONI ALLE IMPRESE
La nuova Direttiva “anticorruzione”, approvata dal Parlamento europeo il 26 marzo 2026, introduce nuove regole in tema di responsabilità degli enti e nuovi criteri sanzionatori.
Infatti, in primo luogo, agli artt.13 e 14, la Direttiva impone agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di corruzione nel settore pubblico, corruzione nel settore privato, traffico di influenze, appropriazione indebita, arricchimento mediante corruzione e occultamento.
Ma la novità più rilevante della nuova normativa europea riguarda il piano sanzionatorio, in quanto, all’attuale sistema delle quote, dovrà essere sostituito un nuovo meccanismo che commisura la sanzione pecuniaria al fatturato globale dell’ente o, in alternativa, a importi fissi predeterminati.
In particolare, in caso di condanna per i reati di corruzione pubblica e privata e appropriazione indebita il livello massimo delle sanzioni pecuniarie non può essere inferiore al 5% del fatturato mondiale annuo dell’ente o, in alternativa, a 40 milioni di euro; in caso di condanna per i reati di traffico di influenze, intralcio alla giustizia e arricchimento mediante reato di corruzione, il massimo della sanzione non può essere inferiore al 3% del fatturato mondiale annuo oppure, in alternativa, a 24 milioni di euro.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 È ONERE DELL’ACCUSA DIMOSTRARE LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE CHE FONDA LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
Con la sentenza n.8397/2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla cd “colpa di organizzazione” quale criterio che caratterizza l’illecito amministrativo dell’ente.
Quest’ultima può essere definita come il deficit di previsione, valutazione e gestione del rischio e nella mancata adozione o effettiva attuazione di modelli organizzativi e sistemi di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
È proprio il riscontro di tale deficit organizzativo a consentire l’imputazione all’ente dell’illecito realizzato nel suo ambito operativo e l’onere di dimostrarne la sussistenza incombe sull’accusa: “spetta all’accusa dimostrare l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell’ente e l’avere essa agito nell’interesse del secondo”.
In tale quadro della ripartizione dell’onere probatorio, pertanto, l’accusa dovrà in primo luogo dimostrare l’esistenza di un reato presupposto commesso dalla persona fisica nell’interesse o a vantaggio dell’ente e, in secondo luogo, la sussistenza del deficit organizzativo ovvero della cd. colpa di organizzazione.
Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto posto in posizione apicale, si verifica una parziale inversione dell’onere della prova, dovendo in tal caso essere l’ente a dimostrare di aver adottato un modello organizzativo idoneo ed efficace e provare che questo sia stato fraudolentemente eluso da parte dell’autore del reato.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 E SICUREZZA SUL LAVORO IL VANTAGGIO DERIVANTE DAL RISPARMIO SULL’ADOZIONE DI MISURE ANTINFORTUNICHE FONDA LA RESPONABILITÀ DELL’ENTE
Con la sentenza n.7563/2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri di imputazione della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.
In particolare, con riferimento al tema della sicurezza sul lavoro e della violazione della normativa antinfortunistica, la Suprema Corte ha sottolineato che il risparmio derivato all’ente dalla violazione delle norme di prevenzione integra il criterio del vantaggio, idoneo a fondare la responsabilità dell’ente. Infatti, come già affermato in altre numerose pronunce, “la responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente”.
Tale vantaggio può senz’altro derivare dal risparmio del costo per la predisposizione di misure di sicurezza e per la conseguente attività di informazione, nonché dal risparmio per la mancata predisposizione di un sistema disciplinare.
La Suprema Corte ha inoltre ritenuto che il vantaggio per l’ente possa essere ricollegato anche “all’omessa formazione e informazione dei dipendenti, traducendosi in un risparmio di spesa, sia in termini di mancata sopportazione dei relativi costi, sia per effetto della circostanza che i dipendenti, ove impegnati nella frequenza di corsi, sono distolti dall’attività lavorativa”.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
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