D.LGS.231/01 L’OMESSA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CONFIGURA COLPA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
Con la sent. n.22586/2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 per violazione della disciplina antinfortunistica.
La pronuncia in esame pone l’accento, in particolare, sull’omessa osservanza degli obblighi di una continua e adeguata formazione dei lavoratori in relazione ai rischi legati all’attività lavorativa e alla conseguente responsabilità penale e amministrativa gravante sull’azienda. La mancanza di una adeguata formazione dei lavoratori, infatti, concorre e configurare la colpa di organizzazione dell’ente che è idonea a fondarne la responsabilità in caso di infortuni.
Inoltre, la responsabilità dell’ente derivante dal reato di lesioni aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, secondo la Suprema Corte, sussiste anche quando il risparmio di spesa derivante dall’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza o dall’omessa formazione dei lavoratori sia esiguo.
Infatti, anche la mancata adozione di misure di sicurezza che comportino modesti risparmi di spesa può comportare il verificarsi di lesioni personali, anche gravi. Tra queste misure rientra senz’altro un’adeguata formazione del lavoratore in ordine ai rischi e ai pericoli legati allo svolgimento dell’attività lavorativa, posto che “l’attività di formazione e informazione del lavoratore non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del medesimo, formatosi per effetto di pregresse esperienze lavorative o per il trasferimento di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, atteso che questo tipo di apprendimento non può avere un valore surrogatorio delle attività di informazione e di formazione legislativamente previste”.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
dott.ssa Concetta Sferrazza