D.LGS.231/01 LA COMMISSIONE DI UN REATO DA PARTE DI UN LAVORATORE DISTACCATO ALL’ESTERO PUÒ FAR SORGERE LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ
Nell’ambito di grandi gruppi societari e nelle imprese multinazionali non di rado si ricorre a istituti come quello del distacco, in forza del quale il datore di lavoro distaccante può inviare uno o più lavoratori a svolgere la propria prestazione in un altro Stato membro.
È chiaro che anche in tale contesto può verificarsi la commissione di un reato previsto dal d.lgs.231/01 da parte del lavoratore distaccato e che da ciò possa discendere la responsabilità amministrativa della società distaccante.
L’Assonime (associazione per le società per azioni italiane), ha chiarito i criteri di imputabilità dell’impresa in caso di commissione di reato all’estero da parte del lavoratore distaccato.
In primo luogo, procedendo con un esame dell’istituto di cui si tratta, l’Assonime ha puntualizzato che il lavoratore distaccato rientra senz’altro nella categoria dei soggetti che possono far sorgere la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs.231/01, anche quando il reato è commesso all’estero, dal momento che il soggetto conserva formalmente e sostanzialmente la qualifica di dipendente della distaccante.
In secondo luogo, l’Assonime pone una distinzione in relazione alla disciplina applicabile in caso di commissione di reato. Infatti, se il lavoratore ha commesso il reato integralmente all’estero la responsabilità della società sorge se sussistono alcuni determinati presupposti, quali, ad esempio la sede principale dell’impresa deve essere in Italia e lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non deve avere intrapreso alcuna azione. Se, invece una parte della condotta si è realizzata in Italia trova applicazione la legislazione e la giurisdizione nazionale senza dover fare riferimento ai presupposti per l’applicazione extraterritoriale del Decreto.
Assonime individua inoltre una serie di presidi e misure organizzative volti a scongiurare il rischio di commissione di reati del distaccato quali: l’adozione di un codice etico che non incontri limiti territoriali; la previsione nel modello organizzativo di procedure particolari per il lavoratore distaccato; una specifica attenzione all’aspetto dell’informazione e della formazione dei lavoratori distaccati.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari