D.LGS. 231/01 NON OGNI VIOLAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPORTA RESPONSABILITÀ PER LA SOCIETÀ
Con un’interessante sentenza, la n.31665/2024, la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di responsabilità amministrativa della società ex D. Lgs.231/01, con particolare riferimento alla responsabilità derivante dal reato posto in essere da un soggetto apicale.
In particolare, Giudici di legittimità hanno sostenuto che dalla violazione estemporanea delle disposizioni organizzative da parte di un dirigente non può farsi discendere in automatico la responsabilità dell’ente.
Occorre, secondo la Corte, valutare il requisito del vantaggio conseguito dalla società in relazione alla sussistenza o meno di una “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, sebbene sussistessero in astratto i requisiti oggettivi e soggettivi per giungere ad una affermazione di responsabilità dell’ente e cioè un reato realizzato da persona che rivestiva funzioni di direzione dell’ente da cui è derivato un vantaggio (sebbene esiguo) dell’ente stesso, i Giudici hanno ritenuto che tale responsabilità non fosse configurabile in concreto, dal momento che la società aveva adottato, prima della commissione dell’illecito, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dello stesso.
Si comprende, pertanto, l’importanza dell’adozione di un adeguato modello organizzativo al fine di impedire il configurarsi della responsabilità ex Decreto 231, anche in presenza di colpa dell’operation manager.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza