D.LGS.231/01 L’ENTE PUÒ RISPONDERE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO ANCHE IN CASO DI ASSOLUZIONE DAL REATO-PRESUPPOSTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Con la sentenza n.24058/2024, la Corte di Cassazione ha sottolineato come l’assoluzione del legale rappresentante dal reato-presupposto, non esonera l’ente dal rispondere di illecito amministrativo.
Infatti, la Corte evidenzia come la responsabilità amministrativa dell’ente sia autonoma rispetto alle eventuali responsabilità penali delle persone fisiche che lo rappresentano ed agiscono in suo nome, stante il principio di autonomia della responsabilità sancito dall’art.8 del D. Lgs.231/01.
Sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte ha stabilito che “all’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo, non consegue automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato”.
Pertanto, in caso di assoluzione dal reato presupposto del legale rappresentante, l’ente risponde dell’illecito amministrativo purché il fatto sia riferibile ad uno dei soggetti indicati dall’art. 5 del Decreto, cioè da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari