RIFORMA NORDIO: IN APPELLO NESSUN OBBLIGO PER IL DIFENSORE DI FIDUCIA DI DEPOSITARE MANDATO AD IMPUGNARE
In applicazione del principio “tempus regit actum”, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.8375/2025, ha accolto il ricorso presentato da un imputato avverso la decisione con cui la Corte di Appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l’appello presentato nell’interesse dello stesso sulla base della mancanza dello specifico mandato ad impugnare ex art.581, co.1 quater c.p.p.
Correttamente, la Suprema Corte, ha rilevato che a decorrere dall’entrata in vigore della L. n.114/2024 (cd Riforma Nordio), l’obbligo di depositare specifico mandato ad impugnare non sussiste più in capo al difensore di fiducia.
Ed infatti, la Riforma Nordio, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, all’art.2, comma 1, lett. o) ha abrogato il comma 1-ter dell’art.581 c.p.p. e ha inserito al comma 1-quater, dopo le parole “del difensore” le parole “d’ufficio”.
Di conseguenza, alle impugnazioni proposte dopo il 24 agosto 2024, si applicherà la nuova disciplina prevista dalla Riforma e non sarà quindi necessario il deposito dello specifico mandato ad impugnare né della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità.
Tale obbligo continuerà a trovare applicazione invece per l’impugnazione presentata dal difensore d’ufficio.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza