REATI TRIBUTARI SOLIDARIETÀ TRA GLI INDAGATI SOLO IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI RICOSTRUIRE I SINGOLI PROFITTI
La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sent. n.9973/2025, ha confermato un importante principio già affermato dalle Sezioni Unite in tema di sequestri e confische nei reati tributari.
Il principio ribadito dalla Suprema Corte è quello della proporzionalità tra quanto confiscato ad ogni indagato e l’effettiva quota di profitto dallo stesso conseguita a seguito della commissione del reato.
In caso di concorso di persone nel reato tributario, infatti, il regime di solidarietà tra gli indagati opera esclusivamente nell’ipotesi di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo.
Nella sentenza in commento, pertanto, la Corte ha accolto un’interpretazione già largamente diffusa, secondo cui, “solo nel caso in cui la natura della fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve essere disposto per l’intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti” (Cfr. Cass. Pen. sent. n.33757/2022).
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
On. Avv. Giuseppe Scozzari