D.LGS.231/01 CITAZIONE DIRETTA PER GLI ENTI QUANDO PREVISTA PER IL REATO PRESUPPOSTO
Con la sentenza n.8369/2025, la V Sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che trova applicazione anche nei procedimenti nei confronti degli enti per responsabilità ex D.lgs. 231/01 la citazione diretta a giudizio, quando questa è prevista per il reato presupposto.
Tale decisione si pone in contrasto con un’altra recentissima pronuncia della Suprema Corte, la n.40724/2024, secondo la quale, invece, nei procedimenti nei confronti degli enti è sempre necessario lo svolgimento dell’udienza preliminare sulla base del tenore letterale dell’art.59 D.lgs. 231/01 che, rinviando all’art. 407-bis c.p.p., non contiene un riferimento diretto alla modalità di esercizio dell’azione penale mediante citazione diretta.
Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno invece sottolineato come il Decreto 231, con riferimento alle forme di contestazione degli illeciti amministrativi, sia ispirato al principio di trattazione unitaria dei procedimenti e al principio di economia processuale.
Coerentemente al principio generale della trattazione unitaria – nell’ambito dello stesso procedimento – dell’accertamento della responsabilità penale per l’imputato e di quella amministrativa per l’ente, la Suprema Corte ha quindi affermato che il rito da seguire per l’ente è lo stesso cui è soggetto l’imputato persona fisica e l’udienza preliminare va celebrata solo quando prevista per il reato presupposto.
Infatti, aderendo all’opposto orientamento che richiede la necessità dell’udienza preliminare, si opererebbe una sistematica ed irragionevole separazione dei procedimenti in caso di reato per il quale è richiesta la citazione diretta.
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dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari