D.LGS.231/01 ANCORA CONTRASTI SULLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCESSI PER ILLECITO 231
Il testo di riforma messo a punto dal Ministero della Giustizia riguardante la responsabilità degli enti sembra tacere sull’importante questione riguardante le diverse posizioni che l’ente può assumere nell’ambito dei “processi 231”.
In particolare, ci si riferisce alla possibilità di costituirsi parte civile contro l’ente, quella di citare l’ente in qualità di responsabile civile, nonché alla possibilità per lo stesso ente di costituirsi parte civile nei confronti degli imputati persone fisiche del reato presupposto.
Invero, tale “silenzio” non fa altro che alimentare i contrasti giurisprudenziali già esistenti sul punto.
Infatti, se da un lato una parte della giurisprudenza ritiene ammissibile la costituzione di parte civile dell’ente nel procedimento a carico dell’imputato persona fisica, dall’altro, numerose pronunce della Suprema Corte hanno stabilito il contrario evidenziando, in particolare, il carattere unitario del reato come fatto riferibile sia alla persona fisica che alla persona giuridica.
Circa la costituzione di parte civile del danneggiato nei confronti dell’ente, la Cassazione sembrerebbe non ammetterla, in considerazione del fatto che la responsabilità dell’ente non deriverebbe dal reato ma dalla cd “colpa di organizzazione”. Di conseguenza, secondo tale orientamento, non vi sarebbe alcun danno derivante da reato risarcibile da parte dell’ente.
Secondo un ulteriore tesi, inoltre, nell’ambito dei processi 231 il danneggiato sarebbe garantito da altri strumenti, potendo adire il giudice civile oppure citare l’ente quale responsabile civile.
Tale situazione incerta sull’ammissibilità o meno dell’istituto della costituzione di parte civile dell’ente e nei confronti dell’ente solleva una serie di perplessità e lacune che richiederebbero un urgente intervento da parte del legislatore, visto il silenzio sul punto del D. Lgs.231/01.
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dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari