INTERDITTIVA ANTIMAFIA. LA CORTE ESTENDE GLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE FINO ALL’INTERVENTO DEL PREFETTO
Con la sentenza n.109/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del Codice antimafia, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva si protragga, in caso di esito positivo del controllo giudiziario, fino alla definizione del procedimento.
In particolare, il giudice delle leggi ha ritenuto che la disciplina vigente, che prevede la cessazione della sospensione al termine del controllo giudiziario, a prescindere dal suo esito, sia del tutto irragionevole e contraddittoria.
Tale disciplina, infatti, comporta uno sproporzionato sacrificio della libertà di impresa, nella misura in cui anche in caso di esito positivo del controllo giudiziario “non impedisce l’immediato rioperare degli effetti interdittivi, nelle more della doverosa rivalutazione prefettizia sulla persistenza o sul superamento del condizionamento mafioso”.
Ed invero, simile meccanismo rischia non solo di condurre ad una crisi irreversibile dell’impresa, ma può anche determinare un possibile riavvicinamento dell’operatore economico in difficoltà alla criminalità, vanificando di conseguenza l’intervento dello Stato.
La Corte valorizza pertanto la continuità aziendale attraverso la previsione di una protrazione degli effetti della sospensione fino all’intervento del prefetto qualora il controllo giudiziario abbia avuto esito positivo.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
On. Avv. Giuseppe Scozzari