D.LGS.231/01 REATI AMBIENTALI. IL VANTAGGIO DA CUI DIPENDE L’ESISTENZA DEL REATO CONSISTE NEL RISPARMIO ILLECITO DEI COSTI
Con la sentenza n.27669/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio in tema di responsabilità dell’ente ex Decreto 231, nell’ipotesi specifica di commissione di reato di gestione di discarica non autorizzata di cui all’art.256, comma 3, del D. Lgs.152/2006.
Nella sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno infatti chiarito ulteriormente i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità amministrativa dell’ente, richiamando l’art.5 del D. Lgs.231/01 ai sensi del quale l’ente è responsabile per i reati commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio” da soggetti posti in posizione apicale.
Orbene, nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, riguardante la tematica dei reati ambientali, al fine di individuare il vantaggio quale criterio di imputazione del reato all’ente, occorre fare riferimento non tanto al valore commerciale del materiale indiscriminatamente accumulato, quanto al costo di smaltimento evitato (come la mancata dotazione di uno specifico sistema di raccolta dei reflui).
In definitiva, la sentenza in commento si pone nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale il vantaggio patrimoniale da cui dipende l’esistenza dell’illecito si qualifica non solo in termini di utile effettivamente conseguito dall’ente ma anche in termini di risparmio di spesa.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari