D.LGS.231/01 I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO AI SOGGETTI SUBORDINATI E AI SOGGETTI APICALI
Con la sent. n.30602/2025, la Suprema Corte ha chiarito i limiti e le condizioni del modello di imputazione della responsabilità amministrativa dell’ente previsto dal Decreto 231.
In particolare, nella sentenza in commento, la Cassazione ha tracciato una linea di distinzione tra i criteri di imputazione riferiti ai soggetti apicali e quelli riguardanti i soggetti subordinati.
Per questi ultimi, ribadisce la Corte, in caso di reato si pone la necessità di provare che lo stesso sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, pertanto, che sussista una colpa di organizzazione in capo all’ente.
Ciò è espressamente stabilito dall’art.7 del D. Lgs.231/01 laddove afferma che “l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza” e tale circostanza deve essere adeguatamente dimostrata dall’accusa.
Con riferimento, invece, ai soggetti in posizione apicale, trova applicazione il criterio di imputazione previsto dall’art.6 del citato Decreto, in base al quale l’ente risponde salvo che provi di avere adottato e attuato in maniera efficace un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Pertanto, in questo secondo, caso la responsabilità è presunta, gravando sull’ente l’onere di fornire la prova liberatoria di aver adottato un modello organizzativo idoneo.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza