NON SI APPLICANO I TERMINI DI DECADENZA NEI CONFRONTI DEL TERZO IN BUONA FEDE IN CASO DI CONFISCA EX D.LGS.231/01
Con la sent. n.34079/2025, la terza Sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa in tema di termini di decadenza per la richiesta di restituzione in caso di confisca ai sensi dell’art.19 del Decreto 231.
In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che nelle ipotesi di confisca disposta nei confronti dell’ente, non può trovare applicazione la disciplina temporale di cui all’art.58 del Codice delle leggi antimafia che stabilisce un termine di decadenza per la richiesta di restituzione delle somme avanzate dal terzo creditore ipotecario di buona fede, né le altre norme che prevedono limiti temporali.
Richiamando la sent. 11170/2014 delle Sezioni Unite, la Cassazione ha infatti ribadito che la disposizione di cui all’art.19 del D.lgs.231/01 “nel disporre che in caso di confisca debbano essere salvaguardati i diritti dei terzi acquisiti in buona fede, non pone alcun limite temporale alla prova della acquisizione del diritto, nel senso che non è vero che la titolarità del diritto al terzo debba essere riconosciuta prima che venga disposta la confisca; può benissimo accadere, infatti, che al terzo venga riconosciuta l’acquisizione in buona fede del diritto dopo che sia stata disposta la confisca; anche in siffatta situazione deve essere salvaguardato il diritto del terzo”.
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on. avv. Giuseppe Scozzari