D.LGS.231/01 L’ENTE È CHIAMATO A RISPONDERE IN CASO DI DEFICIT ORGANIZZATIVO NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
In tema di gestione illecita di rifiuti, la Suprema Corte, nella sentenza n.33791/2025, ha sottolineato che la asserita presenza di figure qualificate o di procedure standardizzate non esclude la responsabilità dell’ente quando tali elementi non si traducano in un effettivo modello organizzativo idoneo a prevenire il reato.
Nel caso in esame, infatti, la Cassazione ha sottolineato come il deficit organizzativo dell’ente abbia reso possibile l’ingresso di rifiuti pericolosi nello stabilimento della società e come tale carenza organizzativa integri perfettamente il criterio di imputazione della responsabilità dell’ente secondo l’impostazione tipica del D. Lgs.231/01.
Inoltre, la Corte ha evidenziato che il mero richiamo alla presenza di un ingegnere ambientale e all’esistenza di procedure standardizzate non sia sufficiente al fine di escludere la responsabilità dell’ente, dal momento che la mera presenza di figure qualificate non integra, di per sé, un modello organizzativo.
Ciò che rileva ai fini del Decreto 231 è la predisposizione e la effettiva applicazione di protocolli che impediscano la commissione di reati; in caso contrario, la responsabilità dell’ente permane.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza